Omicidio colposo e conseguenze (para) penali - Affaritaliani.it

2022-09-24 05:54:55 By : Ms. Helen Ge

Con sentenza depositata in data 26 maggio 2022 [Cass. pen., sez. III, 24-3-2022, n. 20559], la Corte di cassazione ritornava a ragionare di reati colposi d’evento [omicidio colposo/lesioni personali colpose] e vantaggio [sub specie di risparmio di spesa/massimizzazione della produzione] derivante dalla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell’occasione, più specificamente, i giudici di legittimità confermavano la condanna della società X s.n.c. alla pena pecuniaria d’euro 400.000 per violazione dell’art. 25 septies d.lgs. 8-6-2001, n. 231 [Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro] per avere il legale rappresentante pro tempore della stessa [condannato alla pena d’anni quattro di reclusione per violazione dell’art. 589 c.p.] subappaltato la pulitura della flangia d’attacco d’una cisterna adibita a trasporto di zolfo fuso a società [i.e. società Y s.a.s.] che «non ave[va] né i titoli prescritti dalla legge, né [la] capacità tecnica e professionale proporzionata».

Con il terzo motivo di ricorso per cassazione – preme osservare –, la difesa aveva lamentato il fatto che, nel caso di specie, la società X s.n.c. non avesse tratto nessun vantaggio da detto subappalto.

La stessa, infatti, s’era limitata a chiedere alla società-cliente «l’esatto importo ad essa richiesto dalla [società Y] s.a.s. per l’espletamento del subappalto» stesso.

Nell’affrontare questa specifica questione, non di meno, i giudici di legittimità avevano modo di ricordare come, secondo l’insegnamento delle sezioni unite della Corte di cassazione [Cass. pen., sez. un., 24-4-2014, Espenhalm], allorquando si ragiona di responsabilità (para-)penale della società per reati colposi d’evento, i criteri d’imputazione ex art. 5 d.lgs. 8-6-2001, n. 231 [interesse o vantaggio], se, per un verso, s’appalesano alternativi e concorrenti tra loro [mentre il criterio dell’interesse «esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo», quello del vantaggio «ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito»], per l’altro verso, devono essere entrambi valutati avendo come punto di riferimento la condotta della persona fisica e non l’evento [morte/lesioni].

Nell’ottica della Corte di cassazione, infatti, il criterio d’imputazione del vantaggio ricorre ogni qual volta l’autore del reato [persona fisica che opera in nome e per conto della società] «abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso» [Cass. pen., sez. IV, 23-5-2018, Consorzio Melinda s.p.a.].  

Dopo avere chiarito che, rebus sic stantibus, il criterio d’imputazione del vantaggio può sussistere anche in relazione a una singola condotta [Cass. pen., sez. IV, 24-3-2021, Rodenghi], insomma, i giudici di legittimità avevano modo d’osservare come, nel caso di specie, la società X s.n.c. fosse stata condannata in sede (para-)penale proprio in ragione di detto criterio, avendo deciso d’offrire un servizio nell’ambito d’un settore d’attività totalmente nuovo [«prima mai battuto»], come quello avente a oggetto il trasporto della cisterna che qui c’occupa, per conseguire un vantaggio, sub specie di corrispettivo economico.

Corrispettivo economico, questo, che, nel caso di specie, peraltro, doveva essere messo in correlazione con il complessivo comportamento proprio del legale rappresentante pro tempore della società X s.n.c. che, come premesso, aveva assunto il compito di «gestire la bonifica» di detta cisterna benché detta società non possedesse né i titoli di legge né, conseguentemente, le capacità, tecnica e professionale.

Così operando – osservavano, nell’occasione, i giudici di legittimità –, insomma, il legale rappresentante pro tempore della società X s.n.c. aveva consentito alla stessa d’ottenere, non solo un «documentato aumento di fatturato», ma anche un «ampliamento dei settori di operatività» per effetto della gestione ex novo d’un’attività «in violazione di regole cautelari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro».

Su queste basi, nell’ottica della Corte di cassazione, era dunque corretto affermare che «la società X s.n.c. [avesse] consegui[to] per effetto della condotta colpevole e penalmente illecita del suo legale rappresentante [pro tempore] un vantaggio quanto meno in termini di fatturato e di ampliamento dei settori di attività dell’impresa e, quindi, di massimizzazione della produzione, come tale rilevante a norma dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001». 

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